Statuto - Consorzio per l'Università di Pomezia

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Statuto

Chi Siamo

art. 1 Denominazione e sede
art. 2 Oggetto e scopo del Consorzio
art. 3 Durata
art. 4 Personalità giuridica
art. 5 Capitale sociale
art. 6 Fondo di gestione
art. 7 Obblighi dei soci
art. 8 Ingresso di nuovi soci e recesso
art. 9 Organi del Consorzio
art. 10 Assemblea dei soci - Funzioni e poteri
art. 11 Assemblea dei soci - Composizione e funzionamento

art. 12 Consiglio di amministrazione -  Funzione e poteri
art. 13 Consiglio di amministrazione - Composizione e funzionamento
art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione
art. 15 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
art. 16 Collegio sindacale
art. 17 Personale del Consorzio
art. 18 Servizio di cassa
art. 19 Esercizio sociale
art. 20 Scoglimento del Consorzio
art. 21 Disposizioni generali

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita ai sensi degli articoli 2602 e 2615 ter C.C. nonché ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 maggio 1981 n. 240, una società consortile a responsabilità limitata denominata “CONSORZIO PER L’UNIVERSITA’ DI POMEZIA – Società Consortile a responsabilità limitata” (di seguito indicata più brevemente come “Consorzio”), con sede in Pomezia, Via Pontina Km 31,400.


Possono aderire al “Consorzio” Enti Pubblici e/o Privati, si sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

ARTICOLO 2) OGGETTO E SCOPO DEL CONSORZIO

Il “Consorzio” ha lo scopo di promuovere la costituzione e la gestione del Polo Universitario di Pomezia, individuando le infrastrutture per la sede universitaria, curandone il relativo finanziamento e/o gestione, provvedendo alla organizzazione dei beni strumentali e/o del personale necessario per lo svolgimento dell’attività universitaria di ricerca e delle attività correlate; finanziando le attività didattiche e di ricerca; concludendo accordi con le Università, Enti di Ricerca pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, per favorire l’insediamento e lo svolgimento delle attività universitarie e di ricerca sul territorio e compiendo ogni ulteriore attività utile ai predetti fini.

Il “Consorzio” promuove la conclusione di accordi tra il Polo Universitario e le Imprese site nel territorio per favorire ogni forma di coinvolgimento di studenti, laureati e docenti nei progetti di sviluppo delle imprese; promuove altresì ogni forma di ricerca e sviluppo tecnologico direttamente e attraverso Enti aventi scopi analoghi.

Il "Consorzio" potrà organizzare e gestire, in proprio o in collaborazione con altre imprese pubbliche e/o private, corsi di formazione e specializzazione, anche post-lauream.

Il "Consorzio" potrà curare la realizzazione, direzione e gestione di alloggi studenteschi nonché, al fine di conseguire proventi finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali, la gestione e/o conduzione diretta o indiretta di strutture alberghiere con ogni relativa attività connessa.

Per il perseguimento del proprio scopo il “Consorzio” può richiedere ed ottenere finanziamenti e/o agevolazioni da Enti, pubblici e privati, nazionali, sovranazionali ed internazionali e può accettare contribuzioni, donazioni e lasciti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il “Consorzio”, in relazione a tale oggetto e con rapporto meramente funzionale allo stesso, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresi la contrazione di mutui, la concessione di fidejussioni ed ipoteche e l’assunzione di partecipazioni in Enti e Società aventi scopi analoghi.

E’ fatto espresso divieto al “Consorzio” di distribuire utile sotto qualsiasi forma ai propri soci, pubblici e privati.

ARTICOLO 3) DURATA

La durata del “Consorzio” è prevista fino al 31 dicembre 2053, con possibilità di proroga alla scadenza, previa deliberazione dell’assemblea.

ARTICOLO 4) PERSONALITA’ GIURIDICA

Il “Consorzio” ha personalità giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2331 C.C..

Il “Consorzio” non può assumere obbligazioni per conto dei singoli soci e neppure rappresentarli, agendo la predetta entità sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

Il “Consorzio” opera nel pubblico interesse e senza fini di lucro.

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 1.000.000 (unmilione) suddiviso in quote ai sensi dell’articolo 2474 C.C..

I relativi conferimenti sono integralmente effettuati contestualmente alla sottoscrizione.

La quota posseduta da ciascun socio determina la percentuale di partecipazione al “Consorzio” sulla base della quale viene commisurata l’entità dei contributi che i soci debbono annualmente versare.

ARTICOLO 6) FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione del “Consorzio” è costituito:

a) dai contributi annuali dei soci la cui misura viene determinata dal Consiglio di Amministrazione;

b) da eventuali contribuzioni e sovvenzioni provenienti da Enti pubblici e privati, che assumeranno la qualità di soggetti sostenitori del “Consorzio”;

c) dai proventi delle iniziative intraprese dal “Consorzio”;

d) da eventuali lasciti, donazioni ed attribuzioni a favore del “Consorzio”, per atto tra vivi o mortis causa;

e) da eventuali avanzi netti di gestione;

f) dai proventi della gestione delle infrastrutture immobiliari.

I contributi annuali dei soci hanno natura finanziaria e sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del “Consorzio” i soci non possono chiedere la divisione del fondo di gestione.

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché all’esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri assunti nei confronti del “Consorzio”.

In particolare ciascun socio si obbliga:

a) ad osservare, per quanto lo riguardano, le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) a prestare la massima collaborazione per la realizzazione dell’oggetto sociale.

Qualora un socio non adempia al proprio obbligo contributivo od agli altri obblighi previsti dallo Statuto viene richiamato dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi può essere escluso dal “Consorzio”.

Fermo restando l’obbligo della contribuzione come disciplinato dal presente Statuto, è escluso dal “Consorzio” il socio che per due anni consecutivi non abbia versato o abbia versato in ritardo il contributo annuale, salvo che non dimostri di non poter adempiere per gravi motivi.

La decisione in ordine alla esclusione dal “Consorzio” compete al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8) INGRESSO DI NUOVI SOCI E RECESSO

L’ingresso nel “Consorzio” di nuovi soci può avvenire, a richiesta degli interessati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e sottoscrizione da parte del nuovo socio di una quota di capitale sociale non inferiore ad euro 10.000 (diecimila).

L’adesione al “Consorzio” implica l’accettazione incondizionata, da parte del nuovo socio, dell’atto costituivo e dello Statuto.

I soci possono recedere, dando un preavviso di almeno un anno.

La quota di partecipazione dei soci receduti o esclusi si accresce a quella del socio di maggioranza.

Fermo restando il diritto di prelazione dei soci all’acquisto, il trasferimento delle quote sociali a non soci potrà essere effettuato esclusivamente per quote non inferiori ad euro 10.000 (diecimila).

ARTICOLO 9) ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del “Consorzio”:

a) l’assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI – FUNZIONI E POTERI

L’assemblea dei soci provvede:

a) alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 12 e ne stabilisce le indennità;

b) alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, designando il Presidente, ed alla determinazione dei relativi compensi;

c) all’esame e all’approvazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, nonché di una relazione sull’andamento della gestione sociale;

d) alla proroga – da deliberarsi almeno sei mesi prima della scadenza – della durata del “Consorzio” ed alle altre modifiche statutarie;

e) allo scioglimento del “Consorzio”.

ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

L’assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti al “Consorzio” in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore o di loro delegati.

Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervento e di voto nella stessa.

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve aver luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

L’assemblea è, altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

In quest’ultimo caso la convocazione dell’assemblea deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

L’assemblea è convocata mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi al domicilio di ciascun socio, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi anche via telefax da trasmettersi almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché l’ordine del giorno dell’assemblea.

L’assemblea è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In caso di mancata valida costituzione dell’assemblea, questa dovrà essere nuovamente convocata e, in tale caso, si intenderà validamente costituita quale che sia il numero dei presenti.

All’assemblea partecipano i componenti del Collegio Sindacale.

L’assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio dispone di un voto per ogni euro sottoscritto.

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento anticipato è necessario il voto favorevole di due terzi del complesso dei voti dei soci.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONI E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del “Consorzio”. Il Consiglio può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che sono di esclusiva competenza dell’assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) predisporre ed approvare i regolamenti del “Consorzio”;

b) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e vigilare sull’osservanza dello Statuto;

c) deliberare sui contratti e sulle convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni e/o Enti. pubblici o privati;

d) predisporre il bilancio;

e) predisporre la relazione sulla gestione da allegare al bilancio;

f) determinare la misura dei contributi annuali dei soci e procedere al recupero coattivo dei contributi non versati;

g) provvedere alle esigenze economiche del “Consorzio” ed autorizzare le eventuali operazioni necessarie a procurare al “Consorzio” i mezzi per il pagamento delle spese;

h) erogare le somme occorrenti al conseguimento degli scopi sociali e riscuotere le quote di ingresso e dei contributi annuali dei soci;

i) assumere e licenziare dipendenti, determinandone la retribuzione;

j) avvalersi dell’opera di collaboratori, professionisti, consulenti e periti per la migliore realizzazione degli scopi sociali;

k) deliberare sull’accettazione di contribuzioni, donazioni e lasciti;

l) regolamentare il servizio di cassa;

m) decidere in merito agli acquisti, alle alienazioni ed alle locazioni;

n) adottare ogni provvedimento che si renda necessario per il perseguimento dell’oggetto sociale.

ARTICOLO 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minino di tre e da un massimo di nove Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominano tra gli eletti il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso, specificando gli argomenti da trattare.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente. In loro assenza o impedimento, presiede l’adunanza del Consiglio il Consigliere più anziano di età

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

ARTICOLO 14) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del “Consorzio” ed ha la rappresentanza legale e negoziale.

Egli rappresenta il “Consorzio” in tutti gli atti civile e giudiziari e nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche e con Enti pubblici e privati.

Il Presidente convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, l’assemblea dei soci.

Il Presidente cura l’esecuzione die provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione ed adotta tutti i provvedimenti urgenti necessari per la gestione ordinaria e straordinaria, che sottoporrà a ratifica in occasione del primo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente inoltre:

a) presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) sottoscrive i contratti e le convenzioni, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

c) sottoscrive il bilancio;

d) sottoscrive il mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, i ruoli di riparto e di riscossione delle spese ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;

e) sottoscrive tutti gli atti necessari per l’attuazione degli scopi sociali;

f) cura l’invio dei verbali delle riunioni dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre quindici giorni dallo svolgimento della seduta.

ARTICOLO 15) VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

ARTICOLO 16) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea. I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio Sindacale debbono essere iscritti nell’Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale:

a) controlla la contabilità del “Consorzio” e la legittimità delle deliberazioni degli organi sociali;

b) verifica in occasione delle assemblee, la veridicità e la conformità dei documenti e dei bilanci presentati dal Consiglio di Amministrazione,

I Sindaci Effettivi partecipano ed hanno diritto di intervenire a tutte le adunanze di ogni organo del “Consorzio”.

ARTICOLO 17) PERSONALE DEL CONSORZIO

Il “Consorzio” potrà procedere all’assunzione di personale, da adibire a specifiche mansioni, con contratti di diritto privato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali applicabili.

ARTICOLO 18) SERVIZIO DI CASSA

Il Consiglio di Amministrazione affiderà il proprio servizio di cassa, mediante apposita convenzione in cui dovranno essere previsti i tassi di interesse attivo e passivo, le eventuali provvigioni richieste per l’espletamento dei servizi, le valute, e quant’altro, ad un Istituto Bancario.

ARTICOLO 19) ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e pertanto gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, nonché di una relazione sull’andamento della gestione sociale.

L’utile netto risultante dal bilancio sociale dovrà essere ripartito nel modo seguente:

- una quota pari al 5% deve essere assegnata al fondo di riserva ordinario;

- l’utile residuo dovrà essere devoluto, previa debita delibera assembleare, come per legge, ma non potrà mai essere distribuito ai soci.

ARTICOLO 20) SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Il “Consorzio” si scioglie per decorso del termine di durata, per deliberazioni assembleari ovvero per le altre cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le attribuzioni ed i poteri e stabilendone il relativo compenso.

ARTICOLO 21) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Statuto, si applicano le norme derivanti dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.


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